Onorevoli Deputati! - Da più parti viene evidenziata la necessità di riequilibrare la distribuzione delle risorse derivanti dal mercato dei diritti televisivi tra le società che partecipano ai campionati di calcio che si svolgono o vengono organizzati in Italia, rivedendo la disciplina che attualmente attribuisce in via esclusiva ai singoli club la titolarità del diritto di trasmissione televisiva in forma codificata dell'evento sportivo.
Tale sistema ha infatti avuto evidenti ripercussioni sulla capacità competitiva delle diverse squadre di calcio. Infatti la vendita individuale dei diritti televisivi ha finora assicurato solo alle società di calcio più importanti introiti molto elevati, permettendo loro di sostenere costi di gestione molto onerosi, mentre i club cosiddetti «minori», non potendo contare su tali risorse, hanno visto diminuire sempre più la loro competitività. Tale situazione
In particolare, il provvedimento è composto da un articolo unico suddiviso in tre commi.
Comma 1. Scopo e ambito di applicazione del disegno di legge; conferimento della delega.
«Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professionistiche organizzate a
1. Gli scopi dichiarati del disegno di legge sono costituiti dall'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni calcistiche di rilevanza nazionale e dalla trasparenza ed efficienza del mercato dei diritti sui prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professionistiche organizzate a livello nazionale, valori primari per il mondo del calcio che sono stati fortemente compromessi, come noto, dalla vendita individuale di tali diritti, attualmente consentita dal decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78.
Infatti, il riconoscimento del sistema incentrato sulla vendita individuale dei diritti, operato dalla legislazione vigente, non ha tenuto conto del limitato potere negoziale delle società calcistiche cosiddette «minori», per bacino di utenza o per risultati sportivi conseguiti, né delle peculiari condizioni di mercato caratterizzate dall'esistenza di una sola piattaforma televisiva di trasmissione sul digitale satellitare, acquirente in via esclusiva dei diritti in questione, a fronte di una pluralità di soggetti offerenti. Tale sistema ha quindi indebolito la posizione della maggior parte delle società calcistiche, costrette a concludere contratti a condizioni economiche svantaggiose e sperequate pur di scongiurare il rischio di rinunciare agli introiti derivanti dalla vendita dei diritti in questione, così determinando una situazione di evidente disparità economica e quindi anche tecnica tra le predette società.
Le ulteriori ricadute di tale situazione sono note. Da un lato è stato pregiudicato l'interesse del pubblico nei confronti degli eventi sportivi calcistici, a causa del venir meno dell'incertezza del risultato finale degli eventi sportivi e, quindi, della competizione nella quale sono inseriti; dall'altro, sul piano sociale, si è assistito alla scomparsa dal mondo del calcio di società aventi grandi tradizioni e un forte radicamento sul territorio, nonché ad un progressivo allontanamento dalla pratica sportiva, che talvolta rappresenta, purtroppo, l'unica «valvola di sfogo» in contesti sociali caratterizzati da diffuso disagio materiale e relazionale.
Si avverte quindi una diffusa esigenza di procedere, nell'ambito di una complessiva riscrittura delle regole che governano il mondo del calcio, ad una radicale riforma della disciplina della titolarità e del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico degli eventi sportivi calcistici di rilevanza nazionale.
2. In particolare, il disegno di legge riguarda solo gli eventi sportivi (ossia le partite) dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professionistiche organizzate a livello nazionale (ad esempio la Coppa Italia).
3. Il disegno di legge riguarda poi tutti i diritti di «trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica», in modo da includere nella delega tutte le modalità di trasmissione e di comunicazione, gratuite o in forma codificata, delle partite di calcio, così come specificate dagli articoli 16 e 17 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni (legge sul diritto d'autore).
Sono quindi comprese nell'ambito della delega le trasmissioni su tutte le piattaforme distributive attualmente esistenti -
Comma 2, lettera a). Principio del carattere sociale dell'attività sportiva.
«Riconoscimento del carattere sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e quale mezzo di educazione e sviluppo sociale».
1. Il presente principio sta ad indicare che, nonostante la dimensione economica assunta dal mercato dei diritti di cui al comma 1, si deve tenere conto della particolare natura dell'attività (lo sport e, in particolare, il gioco del calcio) da cui nascono i prodotti audiovisivi oggetto di tali diritti e della rilevanza sociale dell'attività stessa.
2. Tra le particolari ricadute della «dimensione sociale dell'attività sportiva» sulla disciplina dei diritti in questione, spicca l'espressa previsione del principio della destinazione di una quota delle risorse derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata di tali diritti a fini di mutualità generale del sistema sportivo [comma 2, lettera g)].
Comma 2, lettera b). Principio della specificità del fenomeno sportivo.
«Riconoscimento della specificità del fenomeno sportivo, espressa nella dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del 2000, in quanto caratterizzato da solidarietà finanziaria, lealtà sportiva ed equilibrio economico e strutturale nell'ambito di ciascuna competizione sportiva».
1. Il presente principio costituisce, a ben vedere, un corollario di quello indicato alla lettera a). Infatti i princìpi espressi dal Consiglio europeo di Nizza del 2000 (sempre richiamati dai provvedimenti della Commissione europea in materia di diritti sportivi, come ad esempio la decisione del 23 luglio 2003, relativa al caso UEFA Champions League) stanno ad indicare che le società calcistiche non possono essere considerate alla stregua dei normali operatori presenti sul mercato.
A differenza delle normali imprese, tali società dipendono l'una dall'altra per la loro stessa sopravvivenza, perché da sole non possono produrre nulla. Infatti l'organizzazione
Comma 2, lettera c). Principio del riconoscimento della contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva.
«Riconoscimento, in capo al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva e ai soggetti partecipanti alla competizione medesima, della contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva, limitatamente alla trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi».
1. L'affermazione della contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva in capo al soggetto preposto all'organizzazione della competizione medesima e ai soggetti alla stessa partecipanti è limitata alla trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi e costituisce un'importante innovazione rispetto alla disciplina prevista dall'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 15 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 1999 (secondo il quale «Ciascuna società di calcio di Serie A e di Serie B è titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata»). Infatti la nuova disciplina, oltre a superare il vigente sistema incentrato sulla titolarità individuale dei diritti, riguarderà non solo i diritti di trasmissione in forma codificata, bensì tutti i diritti di utilizzazione a fini economici degli eventi sportivi, sia che riguardino prodotti televisivi in chiaro, sia che riguardino prodotti televisivi a pagamento, su qualunque piattaforma di trasmissione.
2. Dall'affermazione della contitolarità dei diritti discende l'esigenza di un'apposita disciplina legislativa degli atti di disposizione degli stessi. Emerge così una ulteriore ragione che giustifica la commercializzazione in forma centralizzata.
3. Dal punto di vista procedurale, il principio in esame comporta non solo l'affidamento al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva del compito di gestire la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1, ma anche l'attribuzione a tale soggetto di una quota delle risorse derivanti dalla commercializzazione di tali diritti, fermo restando che tale soggetto deve comunque provvedere a redistribuire le risorse in questione tra i partecipanti alla competizione tenendo conto anche del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi [si veda a tale riguardo il comma 3, lettera g)].
4. Attraverso l'affermazione di tale principio si precludono altresì indebiti
Comma 2, lettera d). Principio del riconoscimento della titolarità esclusiva dei diritti di archivio.
«Riconoscimento della titolarità esclusiva dei diritti di archivio in capo a ciascun soggetto partecipante alla competizione sportiva».
1. La contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva si giustifica laddove il prodotto audiovisivo sia realmente frutto tanto del contributo apportato dalla società che organizza l'evento sportivo, quanto del soggetto che organizza la competizione in cui tale evento si inserisce, come accade nel caso dei seguenti prodotti: diretta integrale, differita integrale, sintesi, moviola e highlights. Tali considerazioni non valgono invece per la cosiddetta «library», posto che a distanza di tempo dal verificarsi dell'evento sportivo, questo rileva in sé e per sé, a prescindere dal suo inserimento in una determinata competizione sportiva.
Comma 2, lettera e). Principio della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1.
«Conseguente commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1, mediante procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza tra gli operatori della comunicazione e la realizzazione di un sistema equilibrato di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico degli eventi sportivi, gratuita e a pagamento, salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale».
1. La commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 costituisce, come già evidenziato in precedenza, il perno della riforma. Si passa infatti dal sistema attuale, caratterizzato dalla negoziazione individuale di tali diritti da parte di ciascuna società calcistica, alla commercializzazione degli stessi da parte di un solo operatore: il soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva.
2. Si prevede altresì che la commercializzazione in forma centralizzata avvenga mediante procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza tra gli operatori della comunicazione. A tale fine è specificamente previsto [al comma 3, lettera b)] che le procedure di commercializzazione siano disciplinate in modo da garantire l'accesso e la parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione interessati, fermo restando il divieto di partecipare alle procedure riguardanti piattaforme per le quali l'operatore della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo e il conseguente divieto di acquistare i relativi diritti [espressamente previsto al comma 3, lettera c)].
3. La commercializzazione in forma centralizzata deve inoltre essere disciplinata in modo tale da consentire la realizzazione di un sistema equilibrato di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico degli eventi sportivi a pagamento, dovendosi intendere come tale un sistema di distribuzione in cui operano più operatori di mercato [si veda al riguardo il comma 3, lettera c)]. In altri termini, pur dovendosi consentire la partecipazione di ciascun operatore abilitato a tutte le procedure, non è consentito che all'esito di tale procedure si creino situazioni di monopolio.
4. Si prevede, infine, che la commercializzazione in forma centralizzata sia disciplinata in modo da salvaguardare le esigenze dell'emittenza locale, fermo restando il divieto di sublicenziare tali diritti, ossia il divieto di consentire a terzi lo sfruttamento dei diritti in questione, rimanendo titolari degli stessi [sancito al comma 3, lettera c)].
Comma 2, lettera f). Principio della equa ripartizione delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1.
«Equa ripartizione, tra i soggetti partecipanti alle competizioni sportive, delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui al comma 1, in modo da assicurare l'equilibrio competitivo di tali soggetti».
1. Si è già evidenziato che un'equa ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui al comma 1 costituisce una condizione essenziale per assicurare l'equilibrio competitivo tra tutti i soggetti partecipanti a ciascuna competizione sportiva. Pertanto l'affermazione del principio in esame è accompagnata da una puntuale indicazione dei criteri di ripartizione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti in esame [si veda al riguardo il comma 3, lettera g)], che tiene conto delle esigenze delle società calcistiche grandi e piccole.
Comma 2, lettera g). Principio della mutualità generale del sistema sportivo.
«Destinazione di una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui di cui al comma 1 a fini di mutualità generale del sistema sportivo».
1. Si è già detto che la principale ricaduta della «dimensione sociale dell'attività sportiva» sulla disciplina dei diritti di cui al comma 1 è costituita dall'introduzione del principio della mutualità generale del sistema sportivo. Si prevede pertanto che una quota delle risorse derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata di tali diritti sia destinata a fini di mutualità generale del sistema sportivo [si veda al riguardo anche il comma 3, lettera g)].
Comma 2, lettera h). Principio della tutela dei consumatori.
«Tutela dei consumatori dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1».
1. Tra i princìpi di delega non poteva mancare ovviamente l'affermazione della necessità di tutelare i consumatori, che sono i destinatari finali dei prodotti audiovisivi oggetto del disegno di legge.
Comma 3, lettera a). Autonome iniziative commerciali dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive.
«Disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 in modo da consentire ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive autonome iniziative commerciali».
1. Tenuto conto delle indicazioni provenienti dalla Commissione europea (decisione del 23 luglio 2003, relativa al caso UEFA Champions League), viene espressamente previsto che la commercializzazione in forma centralizzata venga disciplinata in modo da consentire ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive autonome iniziative commerciali. Ne consegue, in particolare, che deve essere consentita al soggetto partecipante e organizzatore del singolo evento sportivo la possibilità di negoziare individualmente i diritti rimasti invenduti a seguito della commercializzazione in forma centralizzata.
Comma 3, lettera b). Procedure di commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale.
«Disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale in modo da garantire l'accesso e la parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione in possesso del prescritto
1. Questa norma si articola in due distinte disposizioni. Nella prima parte si prevede che le procedure di commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale vengano disciplinate in modo da garantire l'accesso e la parità di trattamento di tutti i soggetti interessati all'aggiudicazione di un determinato contratto.
2. Nella seconda parte viene previsto che per partecipare alle procedure in questione il soggetto interessato deve essere in possesso del prescritto titolo abilitativo per procedere direttamente alla diffusione degli eventi sportivi. Si evitano in tal modo, sul mercato nazionale, fenomeni di «pura intermediazione» nella commercializzazione dei diritti di cui al comma 1, ossia la presenza sul mercato di soggetti che acquistano i diritti al solo scopo di rivenderli a terzi. Tale previsione è rafforzata dal divieto generalizzato di acquistare diritti relativi a piattaforme per le quali l'operatore della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo e dal divieto di sublicenziare i diritti acquisiti [divieti previsti dal successivo comma 3, lettera c)].
Comma 3, lettera c). Modalità di commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale.
«Commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale per singola piattaforma, prevedendo modalità che assicurino, ove possibile, la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi, nonché il divieto di acquistare diritti relativi a piattaforme per le quali l'operatore della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo e il divieto di sublicenziare i diritti acquisiti».
1. Tra i criteri ai quali si deve ispirare la disciplina della commercializzazione in forma centralizzata viene previsto innanzi tutto che a ciascuna piattaforma corrisponda una diversa procedura.
2. Deve inoltre essere garantita la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione di prodotti audiovisivi calcistici. Nel decreto-legge n. 15 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 1999, tale obiettivo è perseguito fissando un limite alla quota massima di mercato acquistabile da parte di un singolo operatore. Vi sono però modalità alternative per impedire la formazione di situazioni di monopolio, come ad esempio, quella basata sulla formazione di distinti «pacchetti di diritti» e sulla fissazione di limiti all'acquisto di tali pacchetti. Pertanto la legge affida al legislatore delegato il compito di individuare le forme che consentano di perseguire al meglio l'obiettivo in esame.
3. Quanto al divieto di acquistare diritti relativi a piattaforme per le quali l'operatore della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo e al divieto di sublicenziare i diritti acquisiti (ossia il divieto di stipulare subcontratti che consentano a terzi lo sfruttamento dei diritti in questione, rimanendo esclusivi titolari degli stessi), si rinvia a quanto si è detto sulla necessità di evitare fenomeni di pura intermediazione nella commercializzazione dei diritti di cui al comma 1.
Comma 3, lettera d). Commercializzazione dei diritti di cui al comma 1 sul mercato internazionale.
«Disciplina della commercializzazione dei diritti di cui al comma 1 sul mercato internazionale nel rispetto dei princìpi di cui al comma 2».
1. La norma in esame prevede una speciale disciplina per la commercializzazione sul mercato internazionale dei diritti di cui al comma 1, che tenga conto delle peculiari condizioni di tale mercato. Resta fermo che anche tale disciplina deve tenere conto dei princìpi di cui al comma 2, ivi compreso quello della commercializzazione in forma centralizzata.
Comma 3, lettera e). Commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 su piattaforme emergenti.
«Previsione di una speciale disciplina per la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 su piattaforme emergenti».
1. Anche per la commercializzazione dei diritti di trasmissione e di comunicazione su piattaforme emergenti è prevista una disciplina speciale che tenga conto, nella commercializzazione in forma centralizzata, delle peculiari esigenze di tali nuovi settori.
Comma 3, lettera f). Durata dei contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi.
«Previsione di una durata ragionevole dei contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi, allo scopo di garantire l'ingresso nel mercato di nuovi operatori e di evitare la creazione di posizioni dominanti».
1. Tra le condizioni necessarie per assicurare la concorrenza sul mercato dei diritti di cui al comma 1 spicca l'esigenza di limitare la durata dei contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi. Si è quindi previsto che tali contratti abbiano una durata ragionevole, affidando al legislatore delegato il compito di specificare tale durata in relazione alle diverse caratteristiche del prodotto e del mercato, fermo restando l'obiettivo di garantire l'ingresso nel mercato di nuovi operatori e di evitare la creazione di posizioni dominanti.
Comma 3, lettera g). Criteri di ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1.
«Ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1 in modo da garantire l'attribuzione, in parti uguali, a tutti i partecipanti a ciascuna competizione di una quota pari ad almeno la metà di tali risorse, nonché l'attribuzione delle restanti risorse al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, il quale provvede a redistribuirle tra i partecipanti alla competizione stessa, tenendo conto anche del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi, ferma restando la destinazione di una quota residua delle restanti risorse a fini di mutualità generale del sistema sportivo».
1. La norma in esame costituisce il «secondo perno» del presente disegno di legge, perché una equa ripartizione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti costituisce una condizione essenziale per assicurare l'equilibrio competitivo tra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione sportiva, mentre la destinazione a fini di mutualità generale del sistema sportivo di una quota di tali risorse mira a favorire lo sviluppo del sistema sportivo nel suo complesso.
2. Le disposizioni contenute in tale norma hanno quindi un contenuto dettagliato. In particolare, ferma restando la destinazione di una quota delle risorse a fini di mutualità generale, al fine di realizzare un equo contemperamento tra le esigenze delle società grandi e piccole si è previsto, da un lato, che una quota pari ad almeno la metà delle risorse venga ripartita in parti uguali tra tutti i partecipanti a ciascuna competizione sportiva, mentre la restante quota è attribuita al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, il quale provvede a sua volta a redistribuirla tra i partecipanti alla competizione stessa tenendo conto anche del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi. In questo modo si garantisce anche l'autonomia decisionale del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, cui viene affidato il compito di stabilire la rilevanza da attribuire al parametro del bacino di utenza e a quello dei risultati
Comma 3, lettera h). Vigilanza e controllo.
«Vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della disciplina attuativa della presente legge da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze».
1. La norma in esame prevede un sistema di vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della disciplina attuativa della legge da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze.
Comma 3, lettera i). Decorrenza dell'applicazione della nuova disciplina.
«Applicazione della nuova disciplina del mercato dei diritti a tutte le competizioni sportive aventi inizio dopo il 1o luglio 2007, con conseguente abrogazione dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 15 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 1999».
1. La norma in esame prevede l'applicazione della nuova disciplina del mercato dei diritti a tutte le competizioni sportive aventi inizio dopo il 1o luglio 2007, facendo quindi salva l'applicazione della disciplina vigente (decreto-legge n. 15 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 1999), alla stagione calcistica 2006/2007.
Comma 3, lettera l). Disciplina transitoria.
«Disciplina di un periodo transitorio al fine di regolare diritti ed aspettative derivanti da contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento di prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e di consentire una graduale applicazione dei princìpi di cui al comma 2, lettere e) e f), distinguendo tra i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo tale data».
1. La norma in esame tiene conto dei contratti già stipulati individualmente tra le società calcistiche e gli operatori della comunicazione e aventi ad oggetto i diritti di cui al comma 1, relativi a competizioni sportive rientranti nell'ambito di applicazione della legge.
Viene infatti prevista l'introduzione di una disciplina transitoria, al fine di regolare diritti e aspettative derivanti da contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento di prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e di consentire una graduale applicazione dei princìpi di cui al comma 2, lettere e) e f). Tuttavia tale disciplina transitoria sarà differenziata in base alla data di stipula del contratto, al fine di garantire maggiore tutela ai contratti stipulati prima del 31 maggio 2006.
Non viene redatta relazione tecnica in quanto il provvedimento non comporta oneri per la finanza pubblica.